Statuto del Partito Autonomista Trentino Tirolese

Questo è lo Statuto del PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE, in sigla PATT
approvato dal Congresso Straordinario del 24 maggio 2024.

 

Art. 1 – Costituzione

  1. È costituito il PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE, in sigla PATT. Il PATT trae le sue origini fondative dall’ultimo Congresso dell’ASAR – Associazione Studi Autonomistici Regionali (Trento – Sala della Filarmonica, 25 luglio 1948) in cui la maggioranza assoluta dei congressisti decise la trasformazione del movimento nel Partito del Popolo Trentino Tirolese – PPTT.
  2. Il Partito ha per simbolo “un cerchio con sfondo e bordo nero e bianco, all’interno due stelle alpine bianche incrociate e nella parte inferiore del cerchio nero una fascia bianca orizzontale all’interno della quale sono scritte le lettere “P” “A” “T” “T”, P (nero), A (rosso), T (nero), T (nero); sotto la scritta PATT è collocata la parte conclusiva del cerchio con sfondo nero”, che si allega in forma grafica (Allegato 1-simbolo del partito).
  3. Tutti i simboli usati nel tempo dal Partito o dai movimenti in esso confluiti o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, modificati o sostituiti, costituiscono parte integrante del patrimonio del PATT e come tali debbono intendersi.
  4. Il simbolo e la denominazione del Partito possono essere modificati esclusivamente per espressa deliberazione a maggioranza dei due terzi del Consiglio provinciale del Partito e successiva ratifica del Congresso a maggioranza semplice.

Art. 2 – Sede

  1. La sede del Partito è a Trento in Via della Malvasia n. 22. La sede può essere trasferita all’interno del territorio provinciale con delibera della Giunta esecutiva.

Art. 3 – Principi ideologici

  1. Il Partito si ispira:

–     ai principi fondamentali del diritto naturale e alle sue leggi morali, al patrimonio religioso delle genti locali, all’amore e al rispetto della terra dei nostri padri;

–     all’eguaglianza di tutti gli uomini, riconoscendo ad ognuno nella società uguali diritti e doveri senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali e alla totale opposizione ad ogni forma di nazionalismo, razzismo, totalitarismo e colonialismo;

–     ai principi della politica economica libera, non determinata da monopoli, da dirigismi di gruppo o da altre forme contrarie allo sviluppo sociale della collettività;

–     al diritto di occupazione dei lavoratori residenti nella propria terra con precedenza su quelli provenienti da altre regioni, anche allo scopo di favorire il rientro nella propria terra di coloro che furono costretti alla emigrazione;

–     alla radicata esigenza della popolazione locale di utilizzare le competenze autonomistiche che sono strumento di buon governo per la crescita della nostra comunità.

  1. È parte integrante dei principi ideologici del Partito il Manifesto Valoriale 2023 alla base del processo di aggregazione, sotto il simbolo delle Due Stelle Alpine, dei movimenti autonomisti, popolari, civili e territoriali.

Art. 4 – Finalità

  1. Scopo del Partito è raggiungere la piena autonomia nell’ambito provinciale e regionale e di amministrarla secondo i fondamentali principi della giustizia sociale onde attuare le profonde aspirazioni delle locali popolazioni verso l’autogoverno, nel rispetto delle loro peculiari caratteristiche etniche, storiche, culturali e linguistiche, oltre che delle loro necessità di un sempre maggiore progresso politico e di uno sviluppo sociale ed economico.
  2. Ispirandosi alla concezione del Federalismo inteso come strumento di garanzia delle autonomie locali e come fattore di coagulo per realizzare entità sovranazionali, il Partito favorisce la crescita culturale delle popolazioni locali per un loro efficace inserimento nel contesto di un’Europa politicamente ed economicamente unita.
  3. È compito del Partito rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 5 – Indirizzi politici

  1. L’azione politica del Partito è indirizzata nei suoi aspetti generali:

–     all’impegno per l’evoluzione materiale delle istituzioni autonomistiche sulla base della storia politica, economica, sociale e culturale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, così come sono nate e si sono sviluppate dal 1945-1948 in poi;

–     all’impegno nel promuovere ogni iniziativa finalizzata a diffondere fra il popolo trentino la conoscenza della storia, della cultura, dell’identità trentina a partire dalle istituzioni scolastiche;

–     all’azione politica che ha il suo fondamento saldo ed irrinunciabile nella difesa della tutela e nello sviluppo dei diritti e delle prerogative delle minoranze tedesche, ladine, mochene e cimbre presenti sull’intero territorio regionale;

–     a perseguire concretamente la realizzazione, anche nella prospettiva politico-istituzionale, del progetto politico dell’Euregio Trentino Tirolese nel quadro dell’evoluzione dell’Europa delle Regioni e dei Territori, nonché la collaborazione fra le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Land Tirolo e il Vorarlberg;

–     a valorizzare e sostenere gli emigrati trentini, in ogni paese del mondo, affermando che essi fanno parte integrante della Comunità Trentina e della sua storia e promuovendo in ogni sede istituzionale e politica il riconoscimento giuridico della cittadinanza e del loro diritto ad ottenere gli aiuti anche finanziari necessari per l’avvio e lo sviluppo di iniziative atte a determinare la crescita sociale ed economica delle Comunità trentine all’estero.

  1. In particolare, il Partito si impegna ad operare:

–     per la fattiva convivenza delle minoranze etnico linguistiche;

–     per l’effettiva apertura alla cultura e alla civiltà mitteleuropea; per l’insegnamento concreto del tedesco e di una lingua straniera fin dalla scuola elementare;

–     per la valorizzazione delle municipalità e delle autonomie comunali;

–     per un progetto economico che tenga conto delle esigenze ambientali e che garantisca l’occupazione delle entità lavorative locali, privilegiando la piccola e media imprenditoria industriale, artigianale e turistica;

–     per uno sviluppo coordinato ed intelligente delle attività terziarie del commercio e del turismo che valorizzi le potenzialità locali;

–     per una programmazione agricola lungimirante proficuamente integrata con il turismo e l’artigianato;

–     per un sindacato libero da sudditanze partitiche, il quale tenda alla pace e alla giustizia sociale;

–     per una politica della casa rivolta al recupero del patrimonio edilizio esistente e che soddisfi i legittimi bisogni della popolazione locale;

–     per la valorizzazione e la gestione delle risorse naturali locali nel rispetto degli equilibri e di uno sviluppo eco-compatibile;

–     per la difesa del risparmio locale e del suo investimento in loco;

–     per l’incremento della democrazia diretta con l’iniziativa popolare ed il referendum;

–     per una valida assistenza sociale e sanitaria e previdenziale a livello locale;

–     per una trasformazione istituzionale dello Stato Italiano in Stato Federale costituito da Regioni e Province autonome;

–     per la realizzazione politica, economica e culturale dell’Unione Europea.

Art. 6 – Appartenenza al Partito

  1. L’appartenenza al Partito è libera a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano di buona condotta morale e civile ed accettino il presente Statuto.
  2. L’adesione è annuale e può essere revocata dall’iscritto in qualsiasi momento con lettera raccomandata.
  3. La domanda è presentata alla Sezione e l’accettazione è demandata al direttivo di Sezione ove presente, il quale può, con suo provvedimento motivato, opporre diniego all’accettazione. In mancanza di Sezione la domanda è presentata alla sede del Partito. L’adesione è in ogni caso deliberata definitivamente dalla Giunta esecutiva. In caso di diniego di iscrizione da parte delle sezioni, la Giunta esecutiva con sua delibera motivata decide, su istanza dell’interessato.
  4. L’adesione esclude la contemporanea iscrizione ad altro partito politico. Non è ammessa l’adesione ad altra formazione o movimento che abbia presentato o presenti lista a consultazioni elettorali. Ugualmente non sono ammesse attività a favore di un altro partito, né la candidatura o la prestazione di firma per le sue liste elettorali, salvo che la stessa sia stata promossa o autorizzata dal Partito.
  5. I dati personali degli iscritti e delle iscritte sono trattati nell’osservanza delle normative vigenti, a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n.196/03, cosiddetto Codice della Privacy, successive modifiche e relative delibere.

Art. 7 – Diritti degli iscritti

  1. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all’attività del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli Organi statutari. Gli iscritti possono inoltre essere consultati, nelle forme che il Consiglio provinciale decide di volta in volta, per la eventuale scelta di candidati a cariche istituzionali; possono essere informati, mediante strumenti informatici o posta ordinaria, sugli aspetti della vita interna al Partito; possono avanzare proposte di candidatura o autocandidatura a cariche istituzionali. Per l’esercizio dell’elettorato passivo alle cariche provinciali di Presidente, Vicepresidente, Segretario politico e Vicesegretario politico l’iscritto deve avere maturato un’anzianità di iscrizione di almeno 12 (dodici) mesi senza interruzione negli ultimi 2 (due) anni. Questa si computa dal giorno dell’accettazione e deve verificarsi entro il giorno antecedente l’elezione. Il diritto di elettorato attivo e passivo, l’iscrizione al Partito e la partecipazione agli organi per elezione o per diritto non possono esercitarsi qualora l’iscritto non abbia adempiuto al pagamento della quota annuale entro i termini previsti e fissati dalla Giunta esecutiva.

Art. 8 – Doveri degli iscritti

  1. Ogni iscritto è tenuto alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli Organi statutari.
  2. In particolare deve:

–     partecipare attivamente alla vita del Partito e assolvere i compiti affidati e liberamente accettati al momento dell’incarico;

–     tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;

–     concorrere secondo le proprie possibilità a sostenere economicamente il Partito;

–     versare la quota annuale di iscritto entro i termini stabiliti dalla Giunta esecutiva;

–     accettare e rispettare le deliberazioni prese a maggioranza dal Partito ad ogni livello e gli indirizzi politici dello stesso.

  1. Ogni iscritto deve inoltre garantire l’unità operativa del Partito ed astenersi da azioni e atteggiamenti che possano essere di danno al Partito. Rilasciare dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la linea politica del Partito o con quanto stabilito dalla Giunta esecutiva è da considerarsi fatto dannoso e come tale va considerato ai fini dell’adozione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 9 – La Donna

  1. Il Partito riconosce alla donna il proprio fondamentale ruolo nella società moderna. Favorisce pertanto il suo inserimento ad ogni livello, negli Organi direttivi del Partito e nei posti di responsabilità nelle cariche pubbliche, come pure la costituzione del Movimento Femminile del Partito, onde garantire il pieno rispetto e dignità della donna.
  2. Il PATT promuove la partecipazione politica delle donne. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e favorisce la parità nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi prevedendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Promuove inoltre la partecipazione attiva delle donne alla politica con il sostegno al Movimento Femminile.

Art. 10 – I Giovani

  1. Il Partito favorisce e segue con particolare interesse ed attenzione l’organizzazione dei gruppi giovanili, nell’ambito del Partito stesso, affinché in essi si sviluppi la coscienza e la fede autonomista, accompagnate dal più alto senso di responsabilità per la difesa degli inalienabili diritti morali e civili del nostro popolo, della libertà e della democrazia nell’ambito di una ordinata e progredita civiltà europea.
  2. Il Partito promuove la costituzione di un Movimento Giovanile composto da tutti gli iscritti che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età.

Art. 11 – Organizzazione territoriale

  1. Il Partito promuove l’articolazione democratica e territoriale, la presenza di genere e il pluralismo come strumenti per la crescita dialettica interna. A questo scopo, per garantire e promuovere in particolare l’articolazione e la rappresentanza territoriale, i delegati al Congresso ed i membri elettivi del Consiglio provinciale vengono eletti direttamente dalle Assemblee degli ambiti territoriali, nel numero agli stessi spettanti e che verrà determinato nella delibera di convocazione del Congresso elettivo.
  2. Il numero dei delegati e dei Consiglieri spettante a ciascun ambito è stabilito su base proporzionale in ragione sia del numero dei tesserati dell’ambito, sia in ragione dei voti raccolti dal Partito nell’ambito nell’ultima consultazione per l’elezione del Consiglio provinciale di Trento. La ripartizione tra il peso dei tesserati ed il peso dei voti viene di volta in volta stabilita dal Consiglio provinciale del Partito.
  3. I criteri di cui al presente articolo non si applicano all’elezione degli Organi monocratici.

 Art. 12 – Organi del Partito

  1. Sono Organi del Partito di livello provinciale: il Congresso, il Consiglio provinciale, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario politico, i Vicesegretari politici, il Tesoriere, la Giunta esecutiva, l’Ufficio politico, il Collegio dei Probiviri, il Collegio di Disciplina.
  2. Sono organi di Partito di livello locale: le Sezioni, le Assemblee di ambito, i Coordinamenti di valle, i Coordinatori di valle.
  3. Tutti gli organi del Partito di livello provinciale rimangono in carica fino alla celebrazione del primo Congresso elettivo successivo alla loro elezione, mentre gli organi delle Sezioni rimangono in carica per il periodo previsto dai rispettivi regolamenti.

 Art. 13 – Il Congresso

  1. Il Congresso è l’organo plenario e sovrano rappresentativo di tutti i tesserati. Le sue delibere sono vincolanti per tutti.
  2. Il Congresso è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario politico, dai Vicesegretari politici, dal Segretario organizzativo, dai membri del Consiglio provinciale del Partito, dai Presidenti Onorari, dai Consiglieri provinciali, dagli Assessori provinciali e regionali, dai Parlamentari nazionali ed europei, dai delegati degli ambiti in rappresentanza proporzionale dei tesserati e dei voti ottenuti dal Partito nell’ultima tornata elettorale provinciale.
  3. La determinazione della percentuale, che deve essere uguale sull’intero territorio provinciale, è stabilita dal Consiglio provinciale del Partito.
  4. Il Congresso è convocato dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva, o, qualora ne sia fatta richiesta, dalla maggioranza dei Direttivi di ambito o per delibera del Consiglio provinciale del Partito.
  5. Il Congresso ordinario è di norma convocato ogni due anni e provvede al rinnovo di tutte le cariche.
  6. Il Congresso straordinario, sentito il parere del Consiglio provinciale, può essere convocato con gli stessi delegati del Congresso immediatamente precedente ed è convocato qualora vi sia richiesta specifica e motivata o qualora particolari eventi richiedano decisioni che siano di stretta competenza.
  7. Il Congresso è validamente costituito, sia in convocazione ordinaria sia in convocazione straordinaria, e delibera validamente quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando è presente un terzo dei suoi membri.
  8. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto può essere palese o segreto. È segreto qualora lo richieda un quinto dei presenti.

Art. 14 – Attività e norme per le procedure precongressuali

L’elezione dei delegati al Congresso e dei Consiglieri avviene nelle Assemblee di ambito con le seguenti modalità.

  1. L’elezione dei candidati delegati e dei candidati alla carica di Consigliere avviene su schede separate.
  2. Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze interne al Partito, ove presenti, l’elezione dei delegati e dei membri proposti per la carica di Consigliere avviene con il sistema del voto limitato. Ciascun elettore può esprimere la sua preferenza per un numero di candidate o candidati non superiore al 65% di quelli assegnati all’ambito arrotondati per eccesso.

Quanto contenuto nel presente articolo non si applica per l’elezione degli Organi monocratici.

Risultano eletti delegati e Consiglieri i candidati che otterranno nelle Assemblee di ambito un maggior numero di voti.

  1. Al fine di promuovere la parità di genere vengono in ogni caso dichiarati eletti a delegato e a Consigliere in ciascun ambito, se presenti, almeno il 30%, con un arrotondamento per eccesso, fra quelli appartenenti al genere meno rappresentato che eventualmente prenderanno il posto del candidato dell’altro genere, anche se più votato, che lo precede in graduatoria.
  2. Non sussiste incompatibilità fra la carica di delegato e quella di Consigliere.
  3. Le candidature alla carica di Presidente e di Vicepresidente devono pervenire presso la sede del Partito nel termine tassativo del terzo giorno antecedente alla celebrazione del Congresso.
  4. Le candidature alla carica di Segretario e di Vicesegretari politici devono essere presentate nei tempi e nei modi che saranno determinati nella delibera con la quale viene convocato il Congresso e comunque dovranno essere depositate presso la sede del Partito in una data antecedente l’inizio delle Assemblee di ambito. Ai fini della loro validità, devono essere sempre accompagnate dal deposito di una tesi congressuale.

      Il numero dei Vicesegretari politici da eleggere deve essere deliberato dal Consiglio in sede di convocazione del Congresso ordinario e comunque non può superare le due unità.

 Art. 15 – Attribuzioni e compiti del Congresso

  1. Al Congresso spetta:

–     approvare o comunque determinare il programma e la linea politica;

–     eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario politico ed i Vicesegretari politici;

–     ratificare le modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio provinciale.

  1. Il Congresso decide a maggioranza dei voti espressi. Le votazioni possono essere a voto palese o segreto.
  2. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente, del Segretario politico e dei Vicesegretari politici devono svolgersi in tempi successivi, procedendo dall’elezione del Presidente, quindi del Vicepresidente, del Segretario politico e, infine, dei Vicesegretari politici.
  3. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario politico ed i Vicesegretari politici sono eletti con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Qualora nel primo scrutinio per ciascuna carica vi siano più di due candidati e non si raggiunga tale risultato, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto maggiori preferenze. In caso di parità di voti prevale il più anziano di iscrizione.

Art. 16 – Il Consiglio provinciale

  1. Il Consiglio provinciale è l’organo che stabilisce l’azione generale del Partito in applicazione del programma e della linea politica approvata dal Congresso. È convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce di norma almeno ogni 4 mesi.
  2. Il Consiglio provinciale è composto da: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario politico, i Vicesegretari politici; il Segretario organizzativo, i Presidenti Onorari, i Consiglieri provinciali, gli Assessori provinciali e regionali, i Parlamentari nazionali ed europei tesserati del Partito, i Coordinatori di valle, il primo dei non eletti alla carica di Segretario politico, un rappresentante nominato da ciascuna Sezione dei comuni di Pedemonte e della Val Vestino, due rappresentanti ciascuno per il Movimento Giovanile e Femminile e da questi designati, un rappresentante per ognuna delle minoranze etniche presenti in Provincia di Trento che sarà indicato dai rispettivi ambiti di appartenenza, n. 62 Consiglieri eletti negli ambiti.
  3. Al fine di promuovere la parità di genere, in ciascun ambito almeno il 30% dei Consiglieri votati, quando presenti, deve appartenere al genere meno rappresentato. In tal caso, i candidati del genere meno rappresentato prendono il posto, se presenti, dei candidati dell’altro genere che li precedono in graduatoria.

Art. 17 – Attribuzioni e funzioni del Consiglio provinciale

  1. Spetta al Consiglio provinciale del Partito:

–     eleggere 13 membri della Giunta esecutiva;

–     eleggere il Collegio dei Probiviri;

–     eleggere il Collegio di Disciplina previsto dall’art. 25;

–     eleggere il Tesoriere;

–     esaminare e approvare il rendiconto annuale d’esercizio approvato dalla Giunta esecutiva;

–     vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Congresso e delle sue direttive per l’attività politica, organizzativa e amministrativa del Partito. Periodicamente convoca gli organi eletti dallo stesso Consiglio affinché questi relazionino sulla loro attività;

–     discutere ed eventualmente approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Segretario politico. In tal caso il Presidente entro 30 giorni deve convocare il Congresso straordinario, che si svolge entro 30 giorni dalla convocazione;

–     deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate statutariamente al Congresso, compresa l’emanazione di Regolamenti in attuazione dello Statuto;

–     nominare la Commissione elettorale per la presentazione delle liste dei candidati che dovrà portare al Consiglio le sue proposte per la ratifica. Il Presidente ed i membri della Commissione elettorale durante il mandato e fino al termine dei lavori non possono proporsi o accettare la candidatura;

–     deliberare in sede di convocazione del Congresso ordinario il numero, non superiore a due unità, di Vicesegretari politici.

  1. Spetta inoltre al Consiglio ratificare le liste dei candidati alle elezioni europee, nazionali e provinciali.
  2. Il Consiglio delibera validamente in presenza della metà più uno dei Consiglieri; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando è presente un terzo dei suoi membri.
  3. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto può essere palese o segreto. È segreto per tutte le votazioni che coinvolgono la persona o qualora lo richieda un quinto dei presenti.
  4. I membri che sono assenti ingiustificati per tre sedute consecutive sono considerati automaticamente decaduti e sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza.
  5. I membri che, eventualmente, rassegnassero le dimissioni o fossero definitivamente impossibilitati a partecipare per cause indipendenti dalla loro volontà sono sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza.
  6. Spetta al Consiglio affidare il controllo contabile ad una società di revisione regolarmente iscritta nell’albo speciale.
  7. Al fine di favorire la partecipazione degli iscritti nella formulazione delle politiche del Partito, il Consiglio può indire fra gli iscritti referendum consultivi, forum tematici e gruppi consultivi di lavoro.
  8. Spetta inoltre al Consiglio deliberare l’istituzione di programmi di formazione politica e determinarne le modalità esecutive.
  9. Il Consiglio può adeguare il presente Statuto alle norme imperative di legge senza necessità di ratifica del Congresso.
  10. Tutte le elezioni e le nomine di competenza del Consiglio devono svolgersi con la stessa modalità di cui all’art. 16, terzo comma.

Art. 18 – Il Presidente

  1. Il Presidente è il garante di tutte le componenti e di tutte le sensibilità politiche presenti nel Partito. Convoca e presiede il Consiglio provinciale e ne fissa l’ordine dei lavori su indicazione del Segretario politico con facoltà di inserire punti propri. Partecipa alle riunioni della Giunta esecutiva con diritto di voto e concorre a formarne il numero legale. Convoca il Congresso alla scadenza naturale dello stesso. In caso di impedimento, assenza o indisponibilità lo sostituisce il Vicepresidente. Convoca il Congresso straordinario con le norme stabilite.
  2. Il Presidente è il legale rappresentante del Partito, sia in giudizio sia verso terzi che nella materia elettorale, salvo la possibilità di conferire deleghe nei casi previsti dalla legge. In caso di divergenze tra il Presidente e il Segretario politico per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali, la decisione spetta alla Giunta esecutiva.
  3. Il Presidente viene eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei congressisti. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si procede alla votazione di ballottaggio risultando eletto il candidato più votato e a parità di voti il più anziano di iscrizione. Qualora vi sia una sola candidatura la votazione può essere effettuata con voto palese o per acclamazione.
  4. Il Presidente può altresì essere delegato dal Consiglio provinciale a particolari compiti di rappresentanza.
  5. Il Presidente dura in carica per la intera durata del mandato del Congresso.
  6. Il mandato può cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente o decesso o incompatibilità sopravvenute ai sensi del presente Statuto. In tali casi lo sostituisce il Vicepresidente che, entro 30 giorni dal fatto, provvede alla convocazione del Congresso per l’elezione del nuovo Presidente.
  7. Il Presidente è responsabile della corretta trattazione e protezione dei dati personali ai fini della privacy e dell’adozione e dell’implementazione delle iniziative finalizzate a garantire la tutela dei dati e la trasparenza nell’operato del Partito.

Art. 19 – I Presidenti Onorari

  1. Il Congresso può riservare ad uno o più iscritti particolarmente meritevoli il titolo di Presidente Onorario.
  2. Questi possono partecipare al Consiglio provinciale del Partito con diritto di parola.

Art. 20 – Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere viene eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Tesoriere deve possedere adeguati requisiti di onorabilità e professionalità.
  2. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito. È preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria del Partito e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
  3. Il Tesoriere ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del Partito.
  4. Spetta al Tesoriere la responsabilità di predisporre il rendiconto annuale d’esercizio con chiarezza e diligenza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito.
  5. Copia del rendiconto annuale di esercizio è resa pubblica secondo le modalità previste dalla normativa in materia di bilancio di partiti politici.
  6. Qualora il Tesoriere non venga nominato, o cessi per qualsiasi motivo e non venga sostituito, le sue funzioni sono assunte dal Presidente.

Art. 21 – Il Segretario politico

  1. Il Segretario Politico è il responsabile della linea politica del Partito definita dal Congresso, della sua interpretazione ed attuazione, in conformità ai deliberati del Congresso e del Consiglio provinciale.
  2. Il Segretario politico:

–     ha la rappresentanza politica del Partito;

–     convoca e presiede la Giunta esecutiva;

–     partecipa alle riunioni di tutti gli Organi provinciali del Partito;

–     può promuovere e procedere alla convocazione degli organi territoriali di ambito e di Sezione alle quali partecipa senza diritto di voto;

–     dirige e coordina l’attività politica del Partito;

–     propone al Consiglio provinciale la nomina del Segretario organizzativo, il quale partecipa di diritto sia alla Giunta esecutiva che al Consiglio provinciale;

–     promuove presso la Giunta esecutiva l’azione disciplinare nei confronti degli iscritti;

–     è responsabile dell’attuazione dei deliberati degli Organi provinciali;

–     presenta ai Gruppi consiliari regionali e provinciali la linea politica e programmatica del Partito;

–     può nominare e incaricare membri del Partito a costituire e presiedere gruppi di lavoro su singole tematiche e argomenti di interesse provinciale e chiamare gli stessi a relazionare negli organismi del Partito;

–     cura direttamente, o attraverso portavoce incaricati permanentemente e revocabili, i rapporti con la stampa per gli aspetti attinenti alle sue funzioni politiche.

  1. In caso di divergenze tra il Segretario politico e il Presidente per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali la decisione spetta alla Giunta esecutiva.
  2. Il Segretario politico viene eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei congressisti. Qualora si verifichi un’unica candidatura si può votare con voto palese. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si procede alla votazione di ballottaggio, risultando eletto il candidato più votato e, a parità di voti, il più anziano di iscrizione. Le stesse regole si applicano per l’elezione dei Vicesegretari.
  3. In caso di elezione di due Vicesegretari politici, il Segretario politico sceglie il Vicesegretario politico vicario entro il primo Consiglio successivo al Congresso.
  4. Il Segretario politico dura in carica per l’intera durata del mandato congressuale, salvo revoca del mandato stesso promossa con mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno un terzo dei membri del Consiglio provinciale e votata dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei Consiglieri in carica e per i quali non siano in corso procedimenti o provvedimenti disciplinari.
  5. Il mandato inoltre può cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente, decesso o incompatibilità sopravvenute disposte dall’art. 28. In tali casi lo sostituisce, fino alla convocazione del Congresso, il Vicesegretario politico vicario o, in caso di indisponibilità, il secondo Vicesegretario quando eletto.
  6. Il Segretario politico, i Vicesegretari politici e il Segretario organizzativo formano l’Ufficio di Segreteria e, nel rispetto dei rispettivi compiti, portano avanti l’attività politica e organizzativa del Partito.

Art. 22 – La Giunta esecutiva

  1. La Giunta esecutiva è composta dal Segretario politico, che la convoca e ne presiede i lavori, e da 13 membri eletti dal Consiglio provinciale al suo interno; ne sono, inoltre, membri di diritto a pieno titolo il Presidente ed il Vicepresidente, i Vicesegretari politici, il Segretario organizzativo, i Consiglieri provinciali, gli Assessori provinciali e regionali, i Parlamentari nazionali e europei iscritti al Partito. Può partecipare ai lavori della Giunta esecutiva, con diritto di parola e voto, un rappresentante per ciascuno dei Movimenti Giovanile e Femminile, qualora dagli stessi nominato.
  2. La Giunta esecutiva deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta entro 90 giorni dall’ultima convocazione. Può essere convocata ogniqualvolta il Segretario politico lo ritenga opportuno, oppure lo richiedano almeno 3 membri.
  3. Spetta alla Giunta esecutiva:

–     assumere iniziative e deliberare su qualsiasi aspetto dell’attività politica, organizzativa ed amministrativa del Partito con la sola eccezione di quanto statutariamente attribuito al Congresso o al Consiglio provinciale;

–     deliberare l’ammissione o l’esclusione degli iscritti;

–     autorizzare le spese del Partito di importo superiore a € 4.000,00 (quattromila);

–     deliberare su tutte le materie di competenza demandate alla Giunta esecutiva dal presente Statuto;

–     commissariare con provvedimento motivato le Sezioni, qualora venga meno il rispetto delle regole del presente Statuto, dei rispettivi regolamenti o statuti, e in tutti i casi in cui venga meno la possibilità di un loro regolare e democratico funzionamento; con il medesimo provvedimento la Giunta esecutiva nomina un commissario, il quale assume tutte le funzioni spettanti alla Sezione e che dovrà provvedere ad indire nuove elezioni della sezione entro il termine di 120 giorni dalla sua nomina.

  1. La Giunta esecutiva delibera in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti l’argomento trattato viene rinviato ad una nuova riunione di Giunta esecutiva da convocarsi entro 15 giorni; in caso vi sia ancora parità di voti prevale il voto del Segretario politico.
  2. In casi urgenti, e con l’esplicito assenso del Presidente, può deliberare anche su materie normalmente riservate al Consiglio provinciale; in tal caso il Consiglio dovrà provvedere alla loro ratifica nella prima riunione successiva alla deliberazione assunta dalla Giunta esecutiva.
  3. Per la decadenza e la sostituzione valgono le norme previste per il Consiglio provinciale.

Art. 23 – L’Ufficio politico

  1. L’Ufficio politico è organo consultivo della Segreteria. È composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario politico, dai Vicesegretari politici, dal Segretario organizzativo, dai Consiglieri provinciali, dagli Assessori provinciali e regionali, dai Parlamentari nazionali ed europei iscritti al Partito.
  2. È convocato e presieduto dal Segretario politico o da suo delegato.

Art. 24 – La Commissione elettorale

  1. La Commissione elettorale è eletta dal Consiglio provinciale ed è composta da 7 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra gli iscritti del Partito. Essa viene rinnovata ad ogni scadenza elettorale che coinvolga l’intero elettorato provinciale.

La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio provinciale del Partito le liste dei candidati per le elezioni europee, politiche nazionali e provinciali, almeno sei mesi prima della data delle elezioni. Qualora l’ambito non indichi il proprio candidato entro il termine di sei mesi, la Commissione elettorale ha la facoltà di indicare un candidato di sua scelta. La Commissione elettorale, nei sei mesi prima delle elezioni, è tenuta a concordare con i candidati la strategia da adottare in modo unitario in campagna elettorale. A tal fine promuove degli incontri con i Consiglieri provinciali, gli Assessori provinciali e regionali, i Parlamentari nazionali ed europei del Partito in carica, Sindaci ed esperti, per illustrare ai candidati le tematiche rilevanti per la campagna elettorale stessa. La Commissione, od organo designato dalla stessa, coordina la pubblicità, i messaggi, gli slogan della campagna elettorale del Partito che deve essere univoca per tutti i canditati.

Art. 25 – Organi territoriali

  • La Sezione.
  1. I tesserati del Partito si costituiscono in Sezioni. Le Sezioni possono essere d’ambito, intercomunali, comunali.
  2. Nei comuni articolati in circoscrizioni o frazioni, possono essere costituite Sottosezioni circoscrizionali o frazionali, purché autorizzate e regolamentate dagli organi direttivi della Sezione comunale.
  3. Per essere validamente costituita la Sezione deve contare almeno cinque iscritti. I tesserati di ogni Sezione, riuniti in assemblea, si danno un regolamento ed eleggono le cariche sezionali.
  4. La Sezione è validamente costituita dopo la ratifica della sua costituzione da parte della Giunta esecutiva che ne sancisce ufficialmente la nascita e, successivamente, ne approva il regolamento.
  5. La Sezione ha il compito di:

–     organizzare il Partito in sede locale;

–     esaminare, discutere, formulare proposte sulle problematiche locali;

–     preparare le liste elettorali in occasione delle elezioni comunali;

–     mantenere uno stretto collegamento con i rappresentanti comunali nella pubblica amministrazione;

–     collaborare con gli ambiti territoriali per il raggiungimento di una migliore organizzazione periferica del Partito.

  • Gli ambiti territoriali:
  1. Gli ambiti territoriali del Partito coincidono con quelli delle Comunità di valle come definite dalla L.P. 3/2006. La città di Trento con Aldeno, Cimone e Garniga Terme, è equiparata alle Comunità di valle.
  2. Gli iscritti al Partito di ogni ambito si riuniscono e formano l’Assemblea di ambito del Partito.
  3. L’Assemblea di ambito esamina e discute i problemi politici, economici, sociali ed organizzativi dell’ambito e delibera in materia di indirizzi di politica generale che attengono alla realtà territoriale. Spetta all’Assemblea di ambito eleggere i membri da proporre al Congresso quali componenti del Consiglio provinciale del Partito.
  4. L’Assemblea di ambito elegge fra gli iscritti appartenenti all’ambito un Coordinatore e un Vice Coordinatore di valle che durano in carica, di norma, due anni. Il Coordinatore di valle convoca e presiede l’Assemblea di ambito e rappresenta il Partito nel territorio di riferimento. Nella sua azione politica il Coordinatore di valle è affiancato da un Coordinamento di valle, formato dal Vice Coordinatore e dai Segretari delle Sezioni appartenenti all’ambito e, qualora necessario, anche da altri iscritti eletti dall’Assemblea di ambito. Il Coordinamento di valle deve attenersi alle indicazioni ed agli orientamenti stabiliti dagli Organi provinciali del Partito. Il Coordinamento di valle può formulare osservazioni e proposte politiche ed organizzative da inviare alla Giunta esecutiva che deve esaminarle e darne notizia al proponente. Il Coordinatore di valle è membro di diritto del Consiglio provinciale del Partito.

Art. 26 – Organi di garanzia

  1. Sono organi di garanzia del Partito il Collegio di Disciplina ed il Collegio dei Probiviri. L’assunzione della carica di membro del Collegio di Disciplina e del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’assunzione di qualsiasi altro incarico anche territoriale di Partito. I membri di entrambi i collegi rimangono in carica per tutta la durata del mandato congressuale e comunque sino alla nomina dei nuovi membri.
  • Il Collegio di Disciplina
  1. Il Collegio di Disciplina è composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti ed è eletto dal Consiglio provinciale del Partito.
  2. Il Collegio di Disciplina nomina un Presidente e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente per indisponibilità di un membro effettivo può avvalersi per singoli giudizi di un supplente. Questa facoltà non è concessa qualora un procedimento sia già iniziato.
  3. Il Collegio di Disciplina può provvedere solo su deferimento scritto da depositarsi presso la sede del Partito, richiesto dagli organi del Partito provinciali o territoriali o da ogni singolo iscritto, nel quale devono essere puntualmente indicate con le contestazioni le norme di Statuto che si ritengono violate.
  4. Le procedure e i termini del procedimento, che possono essere anche stabiliti in un separato regolamento, avvengono nel rispetto del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio e devono concludersi entro 90 giorni dal deposito.
  5. Il procedimento si conclude con provvedimento motivato di:

–     archiviazione;

–     richiamo scritto;

–     rimozione dagli incarichi di Partito;

–     sospensione da uno a sei mesi, salvo i casi di cui all’art. 8, comma 3;

–     espulsione.

Tutte le sanzioni sono immediatamente esecutive.

  1. Il Collegio di Disciplina nelle more del giudizio può deliberare la sospensione cautelare dell’iscritto; questa non può superare i 45 giorni di calendario.
  2. Il Collegio di Disciplina non può non esaminare un deferimento.
  3. Il Collegio di Disciplina è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  4. Il Collegio di Disciplina provvede con decisioni scritte e motivate depositate presso la segreteria del Partito che si incaricherà della notifica agli interessati.
  5. Le decisioni del Collegio di Disciplina sono sempre appellabili al Collegio dei Probiviri.
  • Il Collegio dei Probiviri
  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi scelti tra gli iscritti al Partito da almeno 5 anni ed è eletto dal Consiglio provinciale. I suoi membri sono incompatibili con la carica di Consigliere.
  2. Il Collegio dei Probiviri nomina un Presidente e decide validamente a maggioranza.
  3. È attribuzione del Collegio dei Probiviri decidere in sede di appello sui ricorsi contro i provvedimenti del Collegio di Disciplina secondo quanto previsto dall’articolo 25.
  4. Il Collegio dei Probiviri provvede con decisioni scritte e motivate depositate presso la segreteria del Partito che si incaricherà della notifica agli interessati.

–     Il Collegio dei Probiviri provvede e delibera entro 40 giorni dalla data di deposito o dell’arrivo dell’istanza alla segreteria del Partito.

–     Il Collegio dei Probiviri può deliberare anche in presenza di soli 3 membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 27 – Fonti di sostentamento e gestione economico finanziaria

  1. Le entrate del Partito sono le seguenti:

–     le quote ordinarie annuali degli iscritti;

–     i contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone che ricoprono cariche elettive rappresentative di Partito, di altri soggetti organizzati;

–     le somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso elettorale o di assegnazione del due per mille;

–     ogni altro contributo ricevuto a norma di legge.

  1. Il sostegno dell’attività delle articolazioni territoriali del Partito viene deliberato dalla Giunta esecutiva tenendo conto del numero degli iscritti delle singole articolazioni e delle quote e contribuzioni dagli stessi versate, nonché tenendo conto delle eventuali scadenze o manifestazioni relative al territorio di competenza. Nella deliberazione di assegnazione sono stabilite le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione.

Art. 28 – Mandato politico-amministrativo

  1. I rappresentanti del Partito all’interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento non possono cumulare più di tre mandati consiliari, anche non consecutivi, o periodo corrispondente.
  2. I rappresentanti del Partito all’interno della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento Europeo, nonché del Consiglio della Provincia di Trento che ricoprano incarichi istituzionali nei Governi europeo, nazionale, regionale, provinciale e nei rispettivi organismi legislativi per il periodo del mandato politico-amministrativo non possono assumere l’incarico di Segretario politico in quanto incompatibili.
  3. Ai fini del computo e del cumulo delle legislature si considera conclusa, ai fini delle candidature per un’Istituzione diversa, la legislatura in corso.
  4. È comunque possibile, in deroga alle precedenti disposizioni, che la maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei componenti il Consiglio provinciale del Partito approvi una candidatura.

Art. 29 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento del Partito può avvenire con deliberazione del Congresso, che dispone contemporaneamente la destinazione del patrimonio del Partito, mediante provvedimento preso con almeno 2/3 dei votanti.

Art. 30 – Norme interpretative ed attuative

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti eventuali si applicano le norme vigenti in materia di associazioni, di diritto comune, di procedure civile e penale.

Art. 31 – Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali

(D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

  1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  2. In caso di scioglimento del Partito, per qualunque causa, il patrimonio del Partito deve essere devoluto, secondo le modalità di cui al precedente articolo 29, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  3. La redazione, esame ed approvazione annuali del rendiconto annuale di esercizio, di cui al precedente articolo 20, sono obbligatori. Per quanto riguarda i criteri di redazione del rendiconto annuale di esercizio, lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  4. Le quote o contributi associativi degli iscritti sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Norma transitoria

In parziale deroga a quanto previsto al precedente art. 7, solamente nel primo congresso elettivo che si svolgerà dopo la modifica dello Statuto effettuata in data 28 maggio 2024, non avrà efficacia la seguente limitazione prevista all’art. 7 del presente Statuto: “Per l’esercizio dell’elettorato passivo alle cariche provinciali del Partito di Presidente, Vicepresidente, Segretario politico e Vicesegretario politico l’iscritto deve avere maturato un’anzianità di iscrizione di almeno 12 mesi senza interruzione negli ultimi 2 anni.”.


Link allo statuto

Statuto PATT approvato dal Congresso straordinario del 24 maggio 2024