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Lorenzo Ossanna (PATT): misure flessibili per i corsi online per apprendisti

30/05/2020

Un’interrogazione depositata dal Consigliere Autonomista Lorenzo Ossanna porta all’attenzione il tema della formazione trasversale in apprendistato professionalizzante. Di seguito il testo integrale:

MISURE FLESSIBILI PER I CORSI ONLINE PER APPRENDISTI

La formazione traversale in apprendistato professionalizzante Provinciale dà la possibilità alle imprese di usufruire di un’offerta formativa pubblica totalmente finanziata in Provincia di Trento (art. 44 del DL n. 81 d.d. 15 giugno 2015) e in ottemperanza a quanto previsto dalla determinazione n. 18 del 19 gennaio 2017 di Agenzia del Lavoro.

La normativa nazionale di riferimento è il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dall’art. 41 all’art. 47 dal quale poi vengono declinate le norme attuative provinciali, evidenziate nella delibera della Giunta provinciale n° 75 del 24 gennaio 2020 e nella delibera dell’Agenzia del lavoro n. 5 del 29 gennaio 2020 che di fatto acquisisce in toto la regolamentazione della delibera provinciale sopra indicata.

Agenzia del lavoro offre la formazione di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante. L’attività formativa è realizzata ai sensi del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19. La durata dell’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali è di:

– 120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo grado;

– 80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

– 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. In caso di apprendistato stagionale, l’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali è pari a 20 ore per un rapporto continuativo superiore a 3 mesi, a 40 ore per un rapporto continuativo superiore a 6 mesi.

Il datore di lavoro può essere autorizzato da Agenzia del lavoro a svolgere, direttamente o per il tramite di enti formativi dallo stesso individuati, la formazione di base e trasversale, qualora disponga degli standard minimi come da disposizioni.

La formazione trasversale obbligatoria per l’apprendista viene erogata e gestita da enti appositi quali l’Università Popolare Trentina – Scuole professioni per il terziario.

Fra gli obblighi dell’apprendista è sicuramente prioritaria la frequenza obbligatoria di tutte le ore previste e la giustificazione come da contratto di lavoro per eventuali assenze che poi devono essere recuperate.

Il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro ha previsto la sospensione dell’attività di formazione obbligatoria in aula e la conseguente formazione per apprendistato in modalità a distanza tramite collegamento in videoconferenza.

Nonostante il comodo strumento delle lezioni a distanza, per alcune aziende, si stanno registrando alcune problematiche soprattutto nelle modalità con cui vengono gestite le ore di formazione, che in questo periodo si limitano a massimo 4 ore al giorno, rendendo difficile, in determinate mansioni, garantire una normale continuità delle attività lavorative che magari si svolgono in luoghi molto diversi da dove l’apprendista si collega per la video-lezione. Basti pensare ad attività artigianali che molte volte avvengono in cantieri molto distanti dove l’apprendista non può obiettivamente accedervi per completare la giornata dopo le 4 ore di lezione; questo crea, nelle giornate di formazione dell’apprendista, delle notevoli problematiche organizzative per l’azienda.

Non si mette in discussione la formazione pratica, ma in questo momento storico, con l’intento anche di creare presupposti e procedure semplificative per le aziende, si potrebbe, solo fino a quando non si tornerà in una fase non più emergenziale, e in ossequio delle norme di sicurezza resesi necessarie, se non ritornare alle 8 ore di lezione (in questo caso video-lezione) permettere di completare i percorsi di formazione obbligatoria all’interno dell’intero ciclo di apprendistato che va dai 3 ai 5 anni a seconda della professione.

 

Tutto ciò premesso, s’interroga il Presidente della Giunta provinciale e l’Assessore competente per sapere:

 

– se non sia possibile condensare le ore di formazione sull’intera giornata, anziché sulle 4 ore, in modo da non spezzettare le giornate di lavoro rendendo difficile una corretta programmazione delle attività lavorative.

 

– in alternativa di derogare sull’obbligatorietà di ultimare nell’anno previsto le ore di formazione trasversali, finanziate dalla Provincia di Trento, e di poterle completare all’intero dell’intero ciclo di apprendistato (tre – cinque anni).