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Regolamento Movimento Giovanile

10/01/2019

STATUTO DEL MOVIMENTO GIOVANILE DEL PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE

INDICE:

Articolo 1 – Principi e scopi

Articolo 2 – Appartenenza al Movimento Giovanile

Articolo 3 – Diritti ed obblighi dei membri del Movimento Giovanile

Articolo 4 – Simpatizzanti e membri del Partito

Articolo 5 – Organi del Movimento Giovanile

Articolo 6 – Assemblea Generale

Articolo 7 – Organizzazione dell’Assemblea Generale

Articolo 8 – Il Consiglio

Articolo 9 – I Referenti di Zona

Articolo 10 – Il Direttivo

Articolo 11 – Segretario Politico del Movimento Giovanile

Articolo 12 – Presidente del Movimento Giovanile

Articolo 13 – Disposizioni Finali

Articolo 1

Principi e scopi

L’esistenza del Movimento Giovanile del Partito Autonomista Trentino Tirolese, definito anche in breve Giovani Autonomisti, è riconosciuta nell’art. 10 dello Statuto del detto Partito.

Il movimento Giovanile:

– costituisce parte integrante del Partito Autonomista Trentino Tirolese, e si ispira ai principi ideologici ed alle finalità del partito come declinati agli art. 3 e 4 dello Statuto;

– si impegna a difendere e servire gli interessi culturali, economici, politici e sociali dei giovani trentini e a favorire l’incontro e la cooperazione tra giovani appartenenti a differenti comunità geografiche, etniche e linguistiche minoritarie, nonché a promuovere momenti di formazione sociopolitica;

– s’impegna a intraprendere tutto quanto sia atto alla salvaguardia e alla promozione dell’identità culturale e socio-economica della comunità trentina e dei suoi giovani, in special modo all’interno delle istituzioni, della scuola e dei media.

L’ordinamento interno del Movimento Giovanile è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti membri.

Il Movimento opera affinché l’azione del Partito Autonomista Trentino Tirolese sia in funzione delle esigenze e delle aspirazioni dei giovani trentini, e nel rispetto del particolarismo trentino.

Per il raggiungimento dei propri scopi potrà svolgere le seguenti attività:

– organizzare seminari e incontri su tematiche politiche, culturali e sociali;

– organizzare eventi e manifestazioni politiche, culturali e aggregative;

– realizzare e partecipare a progetti e convegni di formazione politica;

– collaborare con la Giunta del Partito Autonomista Trentino Tirolese per la realizzazione di attività volte a promuovere la partecipazione politica dei giovani del Trentino.

Articolo 2

Appartenenza al Movimento Giovanile

Sono membri di diritto del Movimento Giovanile tutti i tesserati del Partito Autonomista Trentino Tirolese in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione che non abbiano compiuto i trent’anni di età (30), che s’impegnano ad essere fedeli alla causa autonomista e che sottoscrivono i principi e gli obiettivi fondamentali del Partito, ne seguono i programmi e le attività e si assoggettano al suo Statuto e ai suoi regolamenti.

L’adesione ad altri Partiti o ad altri movimenti politici è incompatibile con l’appartenenza al Movimento Giovanile.

Articolo 3

Diritti ed obblighi dei membri del Movimento Giovanile

I membri del Movimento Giovanile:

– hanno diritto a partecipare a tutti gli eventi organizzati dal movimento e dal partito;

– hanno diritto a votare, in sede di Assemblea Generale, il Presidente, il Segretario e due membri del Direttivo;

– hanno l’obbligo di osservare i dettami del presente Statuto e dello Statuto del Partito Autonomista Trentino Tirolese;

– hanno diritto di chiedere al Consiglio di pronunciarsi sulla fiducia al Segretario Politico del Movimento tramite una richiesta sottoscritta da almeno trenta (30) membri;

– hanno diritto di chiedere al Consiglio di pronunciarsi sulla fiducia al Presidente del Movimento tramite una richiesta sottoscritta da almeno trenta (30) membri.

Articolo 4

Simpatizzanti e membri del Partito

I tesserati del Partito Autonomista Trentino Tirolese di età superiore ai trent’anni ed i simpatizzanti che dimostrino motivazione, interesse e passione nei confronti del Movimento possono partecipare alle sue attività, ma non hanno in nessun caso diritto di voto.

Articolo 5

Organi del Movimento Giovanile

Sono organi del Movimento Giovanile:

– l’Assemblea Generale;

– il Consiglio;

– i Referenti di Zona;

– il Direttivo;

– il Segretario Politico;

– il Presidente.

Sono eleggibili alle cariche di Segretario Politico, Presidente e componente del Direttivo, membri del movimento che non abbiano ancora compiuto i ventinove anni di età (29);

Articolo 6

Assemblea Generale

L’Assemblea Generale:

–  è l’insieme dei membri del movimento giovanile;

– è convocata dal Segretario Politico di norma ogni tre anni in occasione del rinnovo di tutte le cariche; nel periodo di carica l’Assemblea può essere convocata per discutere di argomenti di attualità o di particolare interesse per il mondo giovanile;

– è presieduta dal Segretario Politico o da un membro appositamente designato dal Direttivo uscente;

– elegge il Presidente, il Segretario Politico e due membri del Direttivo;

– discute, approfondisce e delibera su temi di interesse del modo giovanile;

– delibera modifiche dello Statuto su sollecitazione del Direttivo.

L’assemblea Generale è validamente costituita, sia in convocazione ordinaria sia in convocazione straordinaria, e delibera validamente quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando è presente un terzo dei suoi membri.

Sarà accettata solo una delega pro persona, compilata su apposito modulo e vidimata da uno dei membri del Direttivo.

Il voto avviene in maniera palese, salvo in casi di questioni concernenti persone specifiche, o nel caso in cui un terzo dei membri presenti faccia richiesta di voto segreto.

Le decisioni sono approvate a maggioranza semplice dei membri presenti ed impegnano formalmente il Movimento Giovanile.

Articolo 7

Organizzazione dell’Assemblea Generale

Il Direttivo ha il compito di organizzare l’Assemblea Generale o di nominare una commissione ad hoc che la organizzi.

Qualora durante la fase di preparazione non pervenissero candidature valide sufficienti alla copertura di tutti i seggi elettivi del Direttivo, l’organo preposto all’organizzazione dell’assemblea avrà il compito di ricercare tra i membri del movimento dei candidati necessari alla copertura di tuti i seggi.

I candidati alle cariche elettive non devono aver ancora compiuto i ventinove anni di età (29).

Articolo 8

Il Consiglio

Il Consiglio del Movimento Giovanile è composto dai membri del Direttivo e dai Referenti di Zona.

Il Consiglio è l’organo di collegamento fra il Movimento ed i territori attraverso i Referenti di Zona. Al suo interno si raccolgono gli stimoli e le indicazioni politiche, amministrative, culturali e sociali. Il Consiglio favorisce la massima partecipazione ed il massimo coinvolgimento possibile.

Il Consiglio ha il compito di eleggere i membri elettivi del Direttivo, in caso di dimissioni o decadenza di questi.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno in sessione ordinaria, può altresì essere convocato in sessione straordinaria su richiesta di almeno dieci membri dello stesso.

In caso di impedimento alla partecipazione di un Referente di Zona, questi può delegare a sostituirlo un altro componente del Movimento Giovanile del suo ambito territoriale comunicandolo al Presidente.

Nel caso in cui un Referente di Zona violi le norme previste dal presente Statuto e dallo Statuto del Partito, il Consiglio può deliberare a maggioranza dei suoi membri la sfiducia nei confronti dell’autore della violazione. La delibera di sfiducia comporterà la decadenza dal mandato di Referente di Zona.

Il Consiglio delibera, in convocazione straordinaria, in merito alla mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Politico del Movimento con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Il Consiglio delibera, in convocazione straordinaria, in merito alla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Movimento con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Il Consiglio è validamente costituito, sia in convocazione ordinaria sia in convocazione straordinaria, e delibera validamente quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando è presente un terzo dei suoi membri.

Il voto avviene in maniera palese, salvo in casi di questioni concernenti persone specifiche, o nel caso in cui un terzo dei membri presenti faccia richiesta di voto segreto.

Le decisioni sono approvate a maggioranza semplice dei membri presenti ed impegnano formalmente il Movimento Giovanile.

Articolo 9

I Referenti di Zona

I Referenti di Zona sono membri del Consiglio, essi rappresentano tutte le realtà territoriali nelle quali opera il Partito Autonomista Trentino Tirolese.

I Referenti di Zona sono due per ogni ambito territoriale, più un membro per ogni minoranza presente nel territorio Provinciale (ladina, mochena, cimbra, nonesa), essi vengono nominati dall’Assemblea d’Ambito su proposta del Presidente del Movimento Giovanile.

Sarà compito dell’Assemblea di Ambito, nominare eventuali sostituti referenti di Zona nel caso decadessero per delibera del Consiglio ai sensi dell’Art.8.

Spetta ai Referenti di Zona tenere informati e coinvolti tutti i giovani del loro ambito.

È data facoltà agli stessi di organizzare gruppi di lavoro e incontri su temi specifici con l’obbligo di informare preventivamente il Direttivo. Il Segretario Politico può partecipare a questi incontri e ai gruppi di lavoro.

Questi eventuali gruppi, dovendosi focalizzare su temi specifici, non costituiscono in alcun modo un’alternativa al Movimento Giovanile che resta unico e indivisibile a livello provinciale.

E’ compito e dovere del Referente di Zona relazionare al Consiglio sulla attività posta in essere sul territorio, sulle riflessioni e sui risultati di queste attività poste in essere dai Giovani nell’ambito territoriale.

Articolo 10

Il Direttivo

Il Direttivo è l’organo esecutivo del Movimento Giovanile.

E’ composto dal Segretario Politico, dal Presidente, da due (2) membri nominati dal Segretario Politico, di cui uno ricoprirà la carica di vicesegretario, uno (1) nominato dal Presidente, che ricoprirà la carica di vicepresidente e da due (2) membri eletti dall’Assemblea Generale in base ai criteri che si applicano per le cariche elettive.

Tutti i membri del Direttivo al momento dell’insediamento non possono aver già compiuto i ventinove (29) anni di età.

Il Direttivo è convocato e presieduto dal Segretario Politico ogni qualvolta che lo ritenga necessario.

Spetta al Direttivo prevedere e attuare le linee politiche nonché provvedere alla gestione ordinaria del Movimento Giovanile.

Spetta al Direttivo fare sintesi dei lavori e delle indicazioni date dal Consiglio;

Il Direttivo è tenuto a relazionare al Consiglio sulla sua attività.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Direttivo eletti (ad esclusione di Presidente e Segretario Politico), la surroga è affidata al Consiglio.

Il Direttivo è validamente costituito e delibera validamente quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

Il voto avviene in maniera palese, salvo in casi di questioni concernenti persone specifiche, o nel caso in cui un terzo dei membri presenti faccia richiesta di voto segreto.

Le decisioni sono approvate a maggioranza semplice dei membri presenti ed impegnano formalmente il Movimento Giovanile.

Articolo 11

Segretario Politico del Movimento Giovanile

Il Segretario politico rappresenta ufficialmente il Movimento Giovanile ed è eletto dall’Assemblea Generale fra tutti i tesserati del Partito Autonomista Trentino Tirolese che non abbiano ancora compiuto i ventinove anni (29).

La carica di Segretario Politico è incompatibile con le seguenti cariche del Partito Autonomista Trentino Tirolese: Presidente, Vice-Presidente, Segretario Politico, Vice Segretario Politico, Segretario Organizzativo, Consigliere Provinciale, Deputato.

Il Segretario Politico:

  • è garante della linea d’azione del gruppo espressa dall’Assemblea Generale;
  • è il rappresentante del Movimento, ne firma tutti gli atti ufficiali ed è il suo portavoce;
  • rappresenta il Movimento Giovanile all’interno della Giunta del Partito;
  • presiede e dirige le riunioni del Direttivo e dell’Assemblea Generale;
  • può decidere di annullare o sciogliere gruppi di lavoro organizzati dai Referenti di Zona qualora ritenga violino lo Statuto, e le linee politiche indicate dall’Assemblea Generale, informando il Presidente ed il Direttivo;
  • nomina tre (3) membri del Direttivo;
  • ha la facoltà di individuare degli ambiti operativi, senza limiti di numero, e nominare a sua scelta dei membri del Movimento Giovanile che andranno a ricoprire tali ruoli;
  • nomina, in seno al Direttivo, un vice che lo rappresenti e che lo sostituisca in caso di impedimento, decadenza o di dimissioni.

Il suo mandato dura tre anni; qualora nel corso del mandato egli compisse trent’anni (30), il Consiglio può decidere (a maggioranza semplice) se chiedere le sue dimissioni o attendere la naturale scadenza del mandato.

Il Segretario Politico decade dal suo mandato nel caso in cui l’Assemblea Generale deliberi la sfiducia nei suoi confronti, come previsto a norma dell’art. 6.

Il Segretario Politico può dimettersi comunicando la sua intenzione al Consiglio durante una riunione appositamente convocata. In caso di dimissioni o sfiducia del Segretario Politico decadono anche i membri del Direttivo nominati dal Segretario Politico. In questo caso spetta al Presidente convocare L’Assemblea Generale entro 30 giorni.

Nel caso di dimissioni o delibera di sfiducia nei confronti del Segretario Politico pervenute nei sei (6) mesi precedenti la scadenza naturale del mandato non si procederà a nuova elezione e subentrerà il vice nominato.

Articolo 12

Presidente del Movimento Giovanile

Il Presidente del Movimento Giovanile è membro del Consiglio e del Direttivo. Viene eletto dall’Assemblea Generale fra tutti i tesserati del Partito Autonomista Trentino Tirolese che non abbiano ancora compiuto i ventinove anni (29).

La carica di Presidente è incompatibile con le seguenti cariche del Partito Autonomista Trentino Tirolese: Presidente, Vice-Presidente, Segretario Politico, Vice Segretario Politico, Segretario Organizzativo, Consigliere Provinciale, Deputato.

Il Presidente:

  • ha la rappresentanza del Movimento Giovanile nei rapporti con altri Movimenti Giovanili e associazioni;
  • è il garante di tutte le componenti e di tutte le sensibilità politiche presenti nel Movimento Giovanile;
  • è responsabile e depositario della cassa del Movimento Giovanile, è tenuto a conservare le pezze giustificative dei movimenti finanziari del movimento e deve informare l’Assemblea Generale della situazione contabile dello stesso;
  • redige i verbali dell’Assemblea Generale, del Direttivo e del Consiglio;
  • nomina il vicepresidente tra i membri del direttivo che lo sostituisca in caso di impossibilità a presenziare nelle sue funzioni;
  • è sua facoltà, all’occorrenza, nominare dei Referenti Internazionali che lo affianchino nei rapporti con organismi, associazioni e movimenti giovanili internazionali (Junge Alpenregion, Yepp, ecc.).

Qualora i Referenti Internazionali non fossero membri del Direttivo non hanno diritto a farne parte.

I Referenti Internazionali sono, tuttavia, tenuti a relazionare a Direttivo e Consiglio delle attività svolte.

Il Presidente dura in carica per l’intera durata del mandato assembleare, salvo in caso di sfiducia, che può essere proposta dell’Assemblea Generale.

Il Presidente può dimettersi presentando le proprie dimissioni in maniera scritta al Segretario Politico, che deve accettarle.

In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente decade anche il membro del Direttivo da questi nominato.

In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente spetta al Segretario Politico convocare l’Assemblea Generale entro trenta (30) giorni per l’elezione del presidente sostituto.

Il Presidente supplente ha gli stessi poteri del Presidente uscente e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato assembleare originario.

Qualora nel corso del mandato egli compisse trent’anni (30), il Consiglio Direttivo può decidere (a maggioranza semplice) se chiedere le sue dimissioni o attendere la naturale scadenza del mandato.

Nel caso di dimissioni o delibera di sfiducia nei confronti del Presidente pervenute nei sei (6) mesi precedenti la scadenza naturale del mandato non si procederà a nuova elezione e subentrerà il vice nominato.

Articolo 13

Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è normato dal presente documento si rimanda allo Statuto del Partito Autonomista Trentino Tirolese.