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Il PATT ha depositato il suo primo disegno di legge regionale

22/02/2019

La presente proposta di legge è volta a modificare il Capo III (Segretari comunali) della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) nelle parti relative alle modalità di assunzione dei segretari comunali.
In particolare, la proposta prevede che il sindaco possa nominare direttamente il segretario comunale, scegliendolo tra i cittadini italiani in possesso di certificato di abilitazione all’esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e Bolzano che siano iscritti ad apposito albo provinciale, istituito presso le Province di Trento e Bolzano (art. 3).
Grazie a queste modifiche, non si accederà più al ruolo di segretario comunale tramite concorso pubblico, ma – ottenuta l’abilitazione e l’iscrizione all’albo provinciale – i segretari comunali dovranno essere nominati dal sindaco (non prima di trenta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco stesso) per la durata del suo mandato.
Per quanto riguarda la nomina nei comuni di terza e quarta classe, oltre ai suddetti requisiti, non ne sono previsti di aggiuntivi (art. 4). Sono invece previsti ulteriori requisiti per la nomina nei comuni di prima e seconda classe, secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 della presente proposta di legge.
È inoltre disposta l’introduzione di un articolo (art. 8) volto a disciplinare il potere di revoca da parte del sindaco, tramite provvedimento motivato previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio del segretario comunale.
È confermata l’estensione del diritto di nomina a segretario comunale nei comuni di seconda, terza e quarta classe per i cittadini italiani che abbiano prestato servizio effettivo in qualità di segretari di consorzi fra comuni per la gestione di funzioni o servizi di loro competenza o dall’ente di cui all’art. 7 del DPR 22 marzo 1974, n. 279, sempreché l’ingresso in carriera per il posto occupato dai segretari medesimi sia per legge subordinato al possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (per la nomina nei comuni di seconda classe, il servizio effettivo deve avere avuto durata di almeno due anni).
La proposta introduce novità anche in tema di modifiche delle sedi segretariali nel caso di fusioni di più comuni e di gestione associata della segreteria comunale (art. 15).
Tali novità riguardano le modalità di nomina del segretario comunale nel nuovo comune nato da fusione e nel caso di gestione associata della segreteria comunale e il conseguente inquadramento dei segretari non nominati, il loro trattamento economico e le loro facoltà.
Infine, la proposta introduce novità in tema di collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale (art. 16) e in materia di supplenza e reggenza delle sedi segretariali (artt. 16, 17, 18).
Per quanto riguarda il primo aspetto, è previsto che sia il sindaco (non più il consiglio comunale) a decidere il collocamento in disponibilità del segretario, previa comprovazione della sussistenza di ripetute disfunzioni nell’azione amministrativa comunale o nell’organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale. E sarà sempre lo stesso sindaco a procedere eventualmente – previa accertata oggettiva incompatibilità ambientale da parte della commissione – al collocamento in disponibilità del segretario.
In tema di reggenza e supplenza, nelle ipotesi in cui le modalità di sostituzione volte ad assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o impedimento temporaneo del segretario comunale disposte dall’art. 162 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 possano compromettere la regolarità del servizio segretariale, la presente proposta di legge prevede che gli incarichi di reggenza o di supplenza possano essere conferiti dal presidente della provincia ai cittadini italiani iscritti all’albo provinciale e, ove possibile, nei limiti disposti dai novellati articoli 149, 151, 152 e 153.